Art. 9
In vigore dal 12 nov 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti; educazione civica e cultura generale; matematica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto); materie di tecnica professionale; materie tecniche: lingue estere; dattilografia; si sienografia; religione; educazione fisica
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2171#art-9