Art. 2
In vigore dal 12 nov 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una Scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
applicato ai servizi amministrativi (biennale);
segretario d'azienda (triennale);
corrispondente commerciale in lingue estere (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2171#art-2