Art. 10
In vigore dal 12 nov 1964
Allo scuole professionali dell'Istituto possono accedere senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e mediante esame di ammissione coloro che, sforniti di tali licenze abbiano compiuto il 14°anno di età.
In ogni corso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologia.
Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere a, b) e c) dell'anzidetto , saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2171#art-10