Art. 23
In vigore dal 3 nov 1964
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 94, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvate con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.
L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul capitolo 118 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1962
SEGNI
GUI - TAVIANI - TREMELLONI COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2162#art-23