Art. 21

In vigore dal 3 nov 1964
Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate del suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2162#art-21

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