Art. 19

In vigore dal 3 nov 1964
Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi il servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previ parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto di ricoprire. Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto all'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall' del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054. La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del presidente della Repubblica, dal Ministro per la, pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di incaricato.
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Art. 19 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Mantova. — Testo vigente | Portale Normativo