Art. 3

In vigore dal 29 dic 1962
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-18;1654#art-3

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