Art. 2
In vigore dal 29 dic 1962
Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di due discipline chimiche in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, nella tabella D) annessa ai predetto testo unico e, successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-18;1654#art-2