Art. 1

In vigore dal 29 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 23 gennaio 1962 per il finanziamento di due posti di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-18;1654#art-1

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