Art. 4
In vigore dal 24 nov 1962
Le mansioni di bidello sono disimpegnate da personale ausiliario, previsto dall', comma secondo, della legge 28 luglio 1961, n. 831.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1532#art-4