Art. 3
In vigore dal 24 nov 1962
I servizi di segreteria e di economato sono affidati a personale di ruolo della carriera di concerto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1532#art-3