Art. 1

In vigore dal 24 nov 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, sul riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile; Visti il regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, con cui vengono approvate norme modificative, integrative ed interpretative del regio decreto: 23 dicembre 1929, numero 2392, e la legge 10 ottobre 1957, n. 1036; Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istituzione media tecnica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; . A decorrere dal 1 ottobre 1962 è istituito in Montagnana, presso l'Educandato femminile statale "San Benedetto", un Istituto tecnico professionale conformento, avente un corso completo di classi.
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