Art. 3
In vigore dal 29 mag 1964
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 118, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e sui capitoli e articoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1962
SEGNI
GUI - TREMELLONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964
Atti dei Governo, registro n. 183, foglio n. 71. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-31;2115#art-3