Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 mag 1964
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 118, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e sui capitoli e articoli corrispondenti degli esercizi successivi. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1962 SEGNI GUI - TREMELLONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: Bosco Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964 Atti dei Governo, registro n. 183, foglio n. 71. - VILLA
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