Art. 2

In vigore dal 29 mag 1964
Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui ai regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Gli oneri previsti dall'art. 91, lettera F/9 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dal l'Amministrazione comunale di Venezia, giusta deliberazione del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Venezia del 18 marzo 1959, n. 9919. Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Scuola suddetta è stabilito in lire 11.600.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-31;2115#art-2

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