Art. 3
In vigore dal 15 ago 1962
La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania dovrà assegnare alla gestione di credito fondiario un fondo di dotazione di almeno L. 500.000.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1962
SEGNI
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 52. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-18;967#art-3