Art. 2

In vigore dal 15 ago 1962
Per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo precedente, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania istituirà una separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-18;967#art-2

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