Art. 1
In vigore dal 15 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la deliberazione in data 29 ottobre 1961, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza; con la quale la Cassa stessa chiede di poter esercitare il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, è autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Province in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-18;967#art-1