Art. 3
In vigore dal 6 mag 1962
Gli assegni a carattere fisso e continuativo e le altre competenze eventualmente spettanti in base alle norme vigenti in Italia, di cui all' del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, B. 2359, possono, su domanda degli interessati, essere trasferiti in Somalia in valuta locale. Le operazioni di trasferimento sono, peraltro, effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al cambio vigente al giorno dell'operazione. Le indennità di cui al precedente vengono corrisposte in valuta locale in base al rapporto di ragguaglio applicato, nel tempo, per gli assegni di sede del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari in Somalia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-21;200#art-3