Art. 2

In vigore dal 6 mag 1962
La misura delle indennità previste dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della, Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, è stabilita, nelle Tabelle A, B, C e D, annesse al presente decreto, con le limitazioni indicate nelle Tabelle stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-21;200#art-2

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