Art. 1

In vigore dal 6 mag 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della. Costituzione; Vista la legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia; Vista la legge 29 dicembre 1961, n. 1528, sull'assistenza tecnica pluriennale alla Somalia; In virtù della delega concessa con l'art. 6 della citata legge 29 dicembre 1961, n. 1528; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Al personale civile dello Stato comandato in Somalia per l'assistenza tecnica ed al personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo richiamato o trattenuto destinato a prestare servizio in Somalia per l'assistenza tecnica compete, a carico dei fondi di bilancio stanziati con la legge 9 marzo 1961, n. 157, e con la legge 29 dicembre 1961, n. 1528, il trattamento previsto dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, sull'ordinamento del personale dello Stato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, in quanto applicabili e salvo quanto stabilito nei successivi articoli.
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