Art. 3
In vigore dal 5 lug 1962
Qualora le convenzioni siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in esse previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-09;474#art-3