Art. 1
In vigore dal 5 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiori, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Torino in data 9 maggio 1959 e 18 novembre 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-09;474#art-1