Art. 2

In vigore dal 5 lug 1962
È istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sua istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Diritto regionale in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-09;474#art-2

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Art. 2 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di Diritto regionale presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo