Art. 3
In vigore dal 30 dic 1961
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 165. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-10;1342#art-3