Art. 3

In vigore dal 30 dic 1961
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 165. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-10;1342#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo