Art. 2

In vigore dal 30 dic 1961
Il dazio della voce 41.06 della tariffa doganale comune è stabilito come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-10;1342#art-2

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Art. 2 Applicazione delle decisioni del Consiglio dei Ministri delle Comunita' Europee del 4 luglio 1961 e del 25 luglio 1961 riguardanti rispettivamente, la modifica del dazio della tariffa doganale comune sui tabacchi greggi o non lavorati e sui cascami di tabacco (voce 24.01), nonche' la modifica del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai cuoi ed alle pelli, scamosciati (voce 41.06). — Testo vigente | Portale Normativo