Art. 1

In vigore dal 30 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1584 del 24 dicembre 1960, con cui è stata data esecuzione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che ha stabilito la tariffa doganale comune ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra menzionato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1700 del 26 dicembre 1960 con cui è stata data esecuzione all'Accordo riguardante la fissazione di una parte della Tariffa doganale comune relativa ai prodotti della lista "G" prevista dal Trattato che istituisce la comunità Economica Europea con annessi protocolli e Atto finale (Roma 2 marzo 1960); Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1 del 7 gennaio 1961 che ha dato esecuzione alle Decisioni I, II, III e IV adottate dal Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee il 20 luglio 1960 con cui, ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra indicato, si stabiliscono i dazi di alcune voci della Tariffa doganale comune e si modificano i dazi di alcune altre voci della stessa, Tariffa, quale risulta dalla Decisione del medesimo Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960 sopra menzionata; Vista la Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 4 luglio 1941, con cui è stato modificato il dazio della Tariffa doganale comune sui tabacchi greggi o non lavorati e sui cascami di tabacco; Vista la decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità, Europee del 25 luglio 1961 con cui è stato modificato il dazio della Tariffa doganale comune applicabile ai cuoi ed alle pelli, scamosciati (voce 41.06); Ritenuta la necessità di adattare l'ordinamento giuridico interno alle predette Decisioni 4 luglio 1961 e 25 luglio 1961; Visti gli articoli 11, 19, 23, 28, 189 e 191 del Trattato stesso; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Il dazio della voce 24.01 della tariffa doganale comune è stabilito come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-10;1342#art-1

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