Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteCapo II

Art. 98

In vigore dal 27 giu 1962
La Scuola curerà la stampa di quel lavori degli Iscritti che, per deliberazione del Consiglio, su relazione del professore della materia, saranno giudicati degni, per valore scientifico, di pubblicazione. Curerà inoltre la pubblicazione del risultati delle ricerche strettamente scientifiche compiute collettivamente sotto la guida dei docenti e in collaborazione con essi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-98

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Art. 98 Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo