Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteCapo II

Art. 95

In vigore dal 27 giu 1962
La Scuola si distingue in due corsi separati, della durata di due anni ciascuno, in ordine agli scopi per i quali è istituita: corso di perfezionamento scientifico e corso di specializzazione professionale. Al termine di essi la Scuola rilascia, dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie fondamentali rispettivamente indicati all' e l'esame di diploma, un diploma di perfezionamento in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale o mi diploma di specializzazione professionale, secondo il corso frequentato. I diplomati del corso di perfezionamento scientifico potranno iscriversi al secondo anno dei corso di specializzazione, del quale sosterranno le prove nelle materie che saranno stabilite dal Consiglio, tra quelle fondamentali dei due anni, secondo l'indirizzo scelto dallo studente. La Facoltà determina anno per anno il numero massimo di coloro che possono essere iscritti alla Scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-95

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Art. 95 Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo