Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteCapo II

Art. 94

In vigore dal 27 giu 1962
Alla Scuola possono essere iscritti soltanto i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche e demografiche. Possono essere altresì ammessi alla Scuola laureati in Medicina, in Ingegneria, in Lettere e Filosofia, i quali, a giudizio del Consiglio della Scuola, diano affidamento di seguire con profitto i corsi. Il Consiglio della Scuola può richiedere a detti laureati la frequenza e l'esame, con carattere di propedeuticità, degli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico da seguire nel corso di laurea in Scienze politiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-94

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Art. 94 Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo