Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteTitolo III

Art. 85

In vigore dal 27 giu 1962
Le Scuole di perfezionamento nelle diverse discipline scientifiche e di specializzazione nei vari rami di esercizio professionale, possono essere istituite presso le singole Facoltà sui proposta motivata dei rispettivi Consigli, con la procedura prescritta per l'approvazione e la modifica dello statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-85

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo