Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteTitolo III

Art. 88

In vigore dal 27 giu 1962
Alle singole Scuole di perfezionamento e di specializzazione possono essere ammessi, di regola, soltanto coloro che hanno conseguito una laurea il cui corso di studi sia strettamente affine con la disciplina oggetto del perfezionamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-88

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Art. 88 Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo