Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Titolo III
Art. 85
94 / 100In vigore dal 27 giu 1962
Le Scuole di perfezionamento nelle diverse discipline scientifiche e di specializzazione nei vari rami di esercizio professionale, possono essere istituite presso le singole Facoltà sui proposta motivata dei rispettivi Consigli, con la procedura prescritta per l'approvazione e la modifica dello statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-85