Art. 3

In vigore dal 7 gen 1964
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 115, , del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1961 GRONCHI BOSCO - SCELBA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 127. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1982#art-3

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