Art. 1
In vigore dal 7 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2177, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale "A. Montani" di Fermo, e successive modificazioni;
Ritenuta l'opportunità di istituire un nuovo indirizzo specializzato presso l'Istituto tecnico industriale medesimo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1961 è istituito presso l'Istituto tecnico industriale "A. Montani" di Fermo l'indirizzo specializzato per l'elettronica industriale.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto stesso sono indicati nella tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1982#art-1