Art. 2

In vigore dal 7 gen 1964
Alla istituzione di cui al precedente si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito in lire 425.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1982#art-2

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Art. 2 Istituzione presso l'Istituto tecnico industriale "A. Montani" di Fermo dell'indirizzo specializzato per l'elettronica industriale. — Testo vigente | Portale Normativo