Art. 3
In vigore dal 21 giu 1963
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti tecnici femminili di cui all' sono indicati nelle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1962#art-3