Art. 3

Art. 3

3 / 4
In vigore dal 21 giu 1963
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti tecnici femminili di cui all' sono indicati nelle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1962#art-3