Art. 1

In vigore dal 21 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle Scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse Scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959 con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta . A decorrere dal 1 ottobre 1961 è istituito un Istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle località sottoindicate: 1) Ancona; 2) Arezzo; 3) Caltanissetta; 4) Catanzaro; 5) Foggia; 6) Jesi; 7) Napoli; 8) Piazza Armerina; 9) Roma IV; 10) Roma V; 11) Salerno; 12) Siracusa; 13) Sora; 14) Trieste.
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