Art. 4

In vigore dal 1 lug 1961
Il Ministro per i trasporti provvederà ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui agli , delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonché delle tasse, soprattasse e diritti accessori di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti, e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-24;515#art-4

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