Art. 2
In vigore dal 1 lug 1961
I prezzi in vigore per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati rispettivamente:
a) del dieci per cento per i trasporti a carro.
Per i trasporti tassabili con le classi dalla 601 in poi l'aumento si applica mediante la variazione di due classi nella classificazione attuale;
b) del venti per cento per i trasporti tassati in base alla tariffa ordinaria numero 1 "Colli celeri e spedizioni ordinarie in piccole partite", alla tariffa speciale numero 107 "Giornali e altre pubblicazioni periodiche", e alla tariffa per il trasporto di cose a bagaglio registrato, di cui alla parte seconda, capo VII, delle Condizioni e tariffe.
Il diritto fisso previsto dall'art. 61, paragrafo 5, nonché le tasse, soprattasse e diritti accessori di ogni genere, tanto se riguardanti trasporti a carro che in piccole partite, o a bagaglio registrato, sono aumentati del dieci per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-24;515#art-2