Art. 1
In vigore dal 1 lug 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Visto il decreto del Presidente della, Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
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I prezzi, le tasse, le soprattasse e i diritti accessori di ogni genere, attualmente in vigore per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, sono aumentati del quindici per cento.
Fanno eccezione i prezzi dei "Biglietti di abbonamento settimanale o festivo per impiegati, operai e braccianti", che sono aumentati del dieci per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-24;515#art-1