Art. 1

In vigore dal 1 lug 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456; Visto il decreto del Presidente della, Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: . I prezzi, le tasse, le soprattasse e i diritti accessori di ogni genere, attualmente in vigore per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, sono aumentati del quindici per cento. Fanno eccezione i prezzi dei "Biglietti di abbonamento settimanale o festivo per impiegati, operai e braccianti", che sono aumentati del dieci per cento.
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