Art. 5
In vigore dal 22 giu 1961
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1961
GRONCHI
BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 190. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-02;443#art-5