Art. 1
In vigore dal 22 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 23 novembre 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-02;443#art-1