Art. 1

In vigore dal 22 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 23 novembre 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-02;443#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo