Art. 2

In vigore dal 22 giu 1961
È istituito, ai sensi dell' (sub-art. 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, in base al decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1172 e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-02;443#art-2

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