Art. 4

In vigore dal 10 giu 1961
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla, scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente verranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente e dal servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;389#art-4

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