Art. 1

In vigore dal 10 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e successive, modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 445; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Siena in data 17 novembre 1960 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena.
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