Art. 3
In vigore dal 10 giu 1961
L'Università di Siena verserà allo Stato l'intero importo dei contributi dovuti dall'ente finanziatore a norma degli della convenzione nonché le integrazioni dei contributi stessi derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici disposti a favore degli assistenti universitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;389#art-3