Art. 5
In vigore dal 25 apr 1961
Dopo l'art. 30 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 31. - Per la elezione dei rappresentanti del personale telefonico, prevista dall', è costituita, in occasione d'ogni elezione, una Commissione centrale elettorale composta di cinque membri nominati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni fra il personale in attività di servizio o a riposo iscritto alla Cassa Integrativa.
Almeno uno dei membri deve avere, ed aver avuto, qualifica non inferiore ad Ispettore generale, ed equiparata. Il più elevato in grado, o, in caso di parità, il più anziano, esercita la funzione di presidente.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe ed equiparata.
La Commissione centrale elettorale ha i compiti previsti dagli articoli che seguono e in genere tutti quelli necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali".
"Art. 32. - Sono elettori ed eleggibili i dipendenti in attività di servizio e in quiescenza assunti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici dal 1 luglio 1925 al 31 maggio 1948 e che a tale ultima data rivestivano la qualifica di personale "a stipendio" oppure "a paga giornaliera" oppure del "quadro speciale".
Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che, al momento delle elezioni, sono sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero sono sospesi cautelarmente dal servizio".
"Art. 33. - Di coloro che, ai sensi del precedente articolo, sono elettori ed eleggibili la Commissione centrale elettorale redige un elenco generale e tanti estratti dell'elenco medesimo, quante sono le sedi di votazione.
Nell'elenco e negli estratti, il personale è segnato in ordine alfabetico, con indicazione per ciascun nominativo, delle generalità, dell'ufficio cui è addetto, se in servizio, e del domicilio.
L'elenco generale e gli estratti sono vidimati dal presidente e dai componenti la Commissione centrale elettorale".
"Art. 34. - Gli estratti degli elenchi, con congruo anticipo sulla data fissata, per la elezione, sono pubblicati mediante affissione per sette giorni nell'albo degli uffici sede di votazione.
Contro il contenuto degli estratti è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse alla Commissione.
centrale elettorale, nel termine di cinque giorni dallo ultimo giorno di pubblicazione, per omissione, per iscrizione non dovuta, o per duplicazione.
La Commissione centrale elettorale decide nel termine di giorni cinque dalla presentazione del ricorso.
La decisione è immediatamente comunicata al ricorrente.
A seguito della decisione, la Commissione centrale elettorale provvede a modificare, se del caso, l'elenco generale e i relativi estratti".
"Art. 35. - Le organizzazioni del personale a carattere nazionale ed a rappresentanza unitaria possono presentare una lista di candidati composta di tre nominativi appartenenti, o che abbiano appartenuto, rispettivamente, uno alla carriera direttiva, uno alla carriera di concetto ed uno a quella esecutiva o ausiliaria.
I candidati non possono essere compresi in più liste.
Le liste suddette, corredate dalle dichiarazioni d'accettazione dei candidati, devono essere presentate alla Commissione centrale elettorale nel termine da questa fissato.
Nei cinque giorni successivi a tale data, la Commissione centrale elettorale, accertata la sussistenza delle condizioni volute, dispone la pubblicazione delle liste mediante affissione per almeno sette giorni negli albi degli uffici sedi di votazione e ne cura la stampa sulle schede di votazione secondo l'ordine di presentazione".
"Art. 36. - La Commissione centrale elettorale, mediante avviso pubblicato negli albi degli uffici sedi della votazione, rende nota la data, l'orario e la sede in cui deve svolgersi la votazione stessa.
La Commissione centrale, elettorale provvede a comunicare i dati di cui sopra ai pensionati aventi diritto a voto, mediante lettera raccomandata inviata a domicilio.
La pubblicazione e la comunicazione previste dai primi due comma del presente articolo devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni".
"Art. 37. - Le votazioni hanno luogo nelle sedi di Ispettorato e nelle sedi di Ufficio interurbano non sede di Ispettorato.
Il personale delle stazioni amplificatrici e quello di altri organi non compresi tra gli uffici indicati al primo comma è aggregato al più vicino ufficio sede di seggio.
La Commissione centrale elettorale ha peraltro la facoltà, nel caso di località notevolmente lontane dal più vicino seggio elettorale o per altri eccezionali motivi, di provvedere, in sedi non comprese in quelle indicate nel primo comma, all'istituzione di particolari seggi.
Per gli uffici centrali, nonché per gli uffici periferici con rilevante numero di elettori, la Commissione centrale elettorale ha la facoltà di provvedere alla istituzione di più seggi".
"Art. 38. - Presso ogni sede di votazione è costituito un seggio elettorale nominato dalla Commissione centrale elettorale e composto di tre persone aventi diritto a voto, una delle quali con funzioni di presidente e due con funzioni di scrutatori. Un dipendente della Azienda di Stato per i servizi telefonici svolge le funzioni di segretario.
A tutte le operazioni che si svolgono presso il seggio può assistere un rappresentante di ciascuna lista.
I rappresentanti di lista possono far inserire a verbale succinte dichiarazioni".
"Art. 39. - I candidati inclusi nelle liste elettorali non possono far parte della Commissione centrale elettorale nè dei seggi elettorali".
"Art. 40. -. Il voto è personale, libero e segreto".
"Art. 41. - La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica.
La scheda è consegnata dal Presidente del seggio a ciascun elettore all'atto della votazione.
L'elettore esprime il suo voto a favore di un candidato appartenente alla carriera direttiva, di uno appartenente alla carriera di concetto e di uno della carriera esecutiva o ausiliaria, indipendentemente dalla lista in cui i candidati stessi sono inclusi.
Il voto è espresso mediante crocetta ed altro segno tracciato accanto al nominativo dei candidati prescelti.
Sono nulli i voti espressi a favore di più di un candidato della medesima carriera o gruppo di carriere; restano peraltro validi i voti espressi nelle medesime schede a favore di un solo candidato per ciascuna altra carriera o gruppo di carriere".
"Art. 42. - Durante le operazioni elettorali, l'esercizio del voto viene annotato sull'estratto dell'elenco degli elettori a margine di ciascun nominativo".
"Art. 43. - Delle operazioni di scrutinio, eseguite a cura dei componenti il seggio elettorale, è redatto apposito verbale, che viene inviato alla Commissione centrale elettorale insieme alle schede.".
"Art. 44. - Si intendono eletti i tre candidati, rispettivamente della carriera direttiva, della carriera di concetto e di quella esecutiva o ausiliaria, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti tra appartenenti alla medesima carriera, prevale il candidato che riveste o abbia rivestito qualifica più elevata, a parità di qualifica è prescelto il candidato più anziano di età".
"Art. 45. - La Commissione centrale elettorale, previa decisione delle contestazioni, procede allo scrutinio generale della votazione sulla base dei verbali ricevuti dai seggi elettorali.
A cura della medesima Commissione centrale, le risultanze degli scrutini parziali e di quello generale sono riportate in apposito verbale, e di esse dovrà essere data pubblica notizia a mezzo di avviso da affiggersi presso gli uffici nei quali si è svolta la votazione".
"Art. 46. - Entro tre giorni dall'affissione dello avviso contenente i risultati delle elezioni, gli interessati possono ricorrere alla Commissione centrale elettorale che decide nei tre giorni successivi con pronuncia pubblicata nei modi in cui all'art. 34".
"Art. 47. - Ritenuti definitivi per mancata presentazione di ricorsi o a seguito di decisione sui medesimi risultati delle elezioni, la Commissione centrale elettorale ne da comunicazione al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, allegando alla comunicazione stessa i verbali delle proprie sedute".
"Art. 48. - Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in sede di prima applicazione del presente regolamento, saranno indette entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SPALLINO - TAVIANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 2. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-26;1898#art-5