Art. 2

In vigore dal 25 apr 1961
Il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente: "La Cassa è amministrata da un Comitato composto come segue: un magistrato del Consiglio di Stato, di qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici); un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il capo della ragioneria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; tre rappresentanti del personale telefonico, eletti dal personale stesso secondo le norme contenute negli articoli da 31 a 48 del presente regolamento; un funzionario statale esperto in discipline attuariali".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-26;1898#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo