Art. 2
In vigore dal 25 apr 1961
Il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
"La Cassa è amministrata da un Comitato composto come segue:
un magistrato del Consiglio di Stato, di qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici);
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il capo della ragioneria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
tre rappresentanti del personale telefonico, eletti dal personale stesso secondo le norme contenute negli articoli da 31 a 48 del presente regolamento;
un funzionario statale esperto in discipline attuariali".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-26;1898#art-2